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GITE A PIANOSA, IL TAR ANNULLA L'ESITO DELLA GARA

Lisola 29 novembre 2005

Gite a Pianosa, il Tar annulla l'esito della gara II Tribunale amministrativo regionale invalida il bando per l'assegnazione dei servizi relativi alla fruizione turistico-naturalistica dell'isola piatta. Eccessivo il peso attribuito all'offerta economica della cordata risultata vincitrice. Annunciato il ricorso

ANNULLATA dal Tar la gara con la quale il Parco aveva aggiudicato nel luglio scorso all'Associazione Temporanea di Imprese guidata da Fabio Magi l'appalto relativo alla fruizione turistico-naturalistica dell'isola di Pianosa, ovvero i collegamenti con l'isola piatta e i servizi forniti sul posto ad un massimo di 350 visitatori giornalieri in partenza dall'Elba. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, depositata il 21 novembre, ha accolto il ricorso dell'altra Ati che aveva partecipato al bando, di cui è capogruppo la società Napoleon, risultata perdente. La procedura di gara era quella dell'asta pubblica secondo il metodo delle offerte segrete su prezzo palese e senza esperimento di miglioria, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire valutando diversi elementi e fattori ponderali espressi in percentuale: prezzo dei servizi offerti, con fattore ponderale 60%; merito tecnico (25%); qualità dell'offerta (15%).

Sulla base delle offerte pervenute e, in particolare, del consistente ribasso offerto dall'Ati Magi, il Tar ha rilevato "una più che marcata prevalenza del differenziale dell'offerta economica, con una valutatone notevolissima della voce prezzo sì da snaturare le regole e le finalità del sistema di gara utilizzato". La regola seguita nel metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quella di non attribuire importanza esclusiva all'elemento prezzo, ma di combinarlo con altri elementi per assicurare da un lato all'amministrazione il risultato migliore e più conveniente e dall'altro di consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte. Nel caso dell'attribuzione dei servizi su Pianosa, si sarebbe verificata una sostanziale alterazione di tali principi, dal momento che il bando di gara ha attribuito al parametro prezzo una incidenza eccessiva rispetto agli altri elementi di valutazione.

"La sentenza del Tar - commentano dalla Napoleon - conferma che la Commissione esaminatrice ha agito in maniera anomala, finendo con l'arrecare un danno alle patti in causa e al Parco stesso, che dovrà procedere ad un nuovo bando di gara".

Una soluzione non semplice, dal momento che ormai entrambe le parti conoscono l'offerta economica e qualitativa dell'altra. "E' il Tar a indicare la strada della revisione del bando, togliendo i vizi che ne hanno decretato l'illegittimità e procedendo ad una nuova gara.

Del resto, ribassi così accentuati come quelli proposti dall'altra Ati farebbero presumere due cose: o la Commissione esaminatrice ha sopravvalutato il prezzo dei servizi, o tali servizi non possono essere garantiti nelle forme e nei modi previsti dal Parco".

Prime reazioni alla sentenza del Tar da parte dei legali dell'Ati risultata vincitrice della gara. "Al momento -dichiara l'avvocato Piero Brunori, difensore dell'Associazione temporanea di imprese di cui risulta capogruppo la società Fabio Magi - non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza del Tar, che di conseguenza appare vuota, priva di effetti. Mi pare di capire che il Tribunale amministrativo abbia rilevato un vizio sul testo del bando e non abbia invece eccepito sul comportamento del mio assistito, ma è ancora presto per poter entrare nel merito della decisione".

Nessun dubbio, invece, sulle prossime mosse.

"A scopo prudenziale e cautelativo - conclude il legale - presenteremo ricorso in appello contro la sentenza del Tar". Dal pronunciamento del Tar si evince che in seguito all'offerta dell'Ati Magi, che presentava una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica delle offerte ammesse, la Commissione giudicatrice aveva chiesto chiarimenti ad un professionista in ordine alla determinazione della componente prezzo. Precisazioni che venivano fornite dall'Ati interessala e a seguito delle quali la stessa Commissione riteneva "congrua e idonea" l'offerta presentala dall'Associazione temporanea d'imprese Magi.

Nessun commento ufficiale sulla vicenda è giunto finora dal Parco.

Alberto Risaliti

II bando viziato da illegittimità

Con sentenza depositala il 21 novembre scorso, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha annullalo l'esito della gara di aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di fruizione turistico-naturalistica di Pianosa. Il Tar della Toscana ha ravvisato in particolare un vizio di illegittimità nell'iter per l'attribuzione del servizio che ha invalidato di conseguenza l'esito della gara stessa, rilevando che "il bando di gara ha attribuito al parametro prezzo una eccessiva, troppo preponderante incidenza rispetto agli altri elementi sulla base dei quali la Commissione doveva formulare la valutazione delle offerte".

In sostanza è stata accolta la tesi dei legali del gruppo risultato perdente nella gara, i quali sostenevano che il valore attribuito all'offerta economica (il prezzo dei servizi offerti, ribassato in maniera notevole dal gruppo concorrente rispetto a quello indicato dal bando stesso) nei confronti dell'elemento tecnico (merito e qualità) non avrebbe avuto più un rapporto di 60% a 40% come previsto dal bando, ma da 30% a 40%. Nella sentenza il Tar ha disposto che il Parco corregga il testo del bando di gara e proceda successivamente al rinnovo della procedura per l'attribuzione del servizio.

Visitatori "suddivisi" in via provvisoria

Nonostante la delibera di assegnazione dei servizi, approvata il 19 luglio scorso, il Parco aveva sospeso l'applicazione di quanto deciso dalla gara. A determinare la scelta dell'Ente la diffida ad intraprendere qualsiasi provvedimento conseguente alla delibera di attribuzione delle gite a Pianosa, inviata il 29 luglio dal legale rappresentante la parte "perdente" nella gara. Gli avvocati di parte avrebbero riscontalo "manifesta illegittimità" nei verbali della Commissione giudicatrice e "totale erroneità" dei conteggi circa le valutazioni delle offerte formulate dai due concorrenti.

A sancire la sospensione era intervenuto poi, il 7 settembre, la seconda sezione del Tar, che aveva pronunciato un'ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo accoglieva i motivi del ricorso presentato dal gruppo "battuto" rinviando la trattazione del merito della causa ad una successiva udienza. "Congelato" l'esito della gara in attesa del pronunciamento del Tar, l'Area protetta ha comunque provveduto l'estate scorsa a garantire i collegamenti con Pianosa ripartendo in via provvisoria tra i due concorrenti il numero dei visitatori ammessi quotidianamente.

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